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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 214Avviso
1 Se una persona è arrestata provvisoriamente o posta in carcerazione preventiva o di sicurezza, l’autorità penale competente ne avvisa immediatamente:
a.
i congiunti;
b.
se l’interessato lo domanda, il datore di lavoro o la rappresentanza estera competente.
2 Si rinuncia all’avviso di cui al capoverso 1 qualora lo scopo dell’istruzione lo imponga oppure se l’interessato vi si oppone espressamente.
3 Se il provvedimento coercitivo privativo della libertà mette in difficoltà una persona che dipende dall’arrestato, l’autorità penale ne avvisa i servizi sociali competenti.
4 La vittima viene informata in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza e di una misura sostitutiva di cui allʼarticolo 237 capoverso 2 lettera c o g come pure circa unʼeventuale fuga dellʼimputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato.69 Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo.
69 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 13 dic. 2013 sull’interdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20142055;FF 2012 7765).