Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 215Fermo di polizia
1 Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di:
a.
accertarne l’identità;
b.
interrogarla brevemente;
c.
chiarire se ha commesso un reato;
d.
chiarire se lei stessa od oggetti in suo possesso siano ricercati.
2 La polizia può obbligare la persona fermata a:
a.
declinare le proprie generalità;
b.
esibire i documenti d’identità;
c.
esibire oggetti che reca con sé;
d.
aprire contenitori o veicoli.
3 La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo.
4 Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano.