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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 223Contatti con il difensore nella procedura di carcerazione
1 Nella procedura di carcerazione, il difensore può assistere agli interrogatori dell’imputato e ad altre assunzioni di prove.
2 Nella procedura di carcerazione svolta dinanzi al pubblico ministero e al giudice, l’imputato può in ogni tempo consultarsi con il difensore, per scritto od oralmente, senza sorveglianza.