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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 226Decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi
1 Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del pubblico ministero.
2 Il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua decisione al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore oralmente oppure, se questi sono assenti, per scritto. In seguito fa loro pervenire una succinta motivazione scritta.
3 Se ordina la carcerazione preventiva, il giudice dei provvedimenti coercitivi rende attento l’imputato che può in ogni tempo presentare una domanda di scarcerazione.
4 Nella sua decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi può:
a.
stabilire la durata massima della carcerazione preventiva;
b.
incaricare il pubblico ministero di procedere a determinati atti istruttori;