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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 230Scarcerazione nel procedimento di primo grado
1 Nel procedimento di primo grado, l’imputato e il pubblico ministero possono presentare domanda di scarcerazione.
2 La domanda va presentata a chi dirige il procedimento in giudizio.
3 Se accoglie la domanda, chi dirige il procedimento scarcera senza indugio l’imputato. Se non intende accoglierla, la inoltra per decisione al giudice dei provvedimenti coercitivi.
4 Previo accordo del pubblico ministero, la scarcerazione può essere ordinata anche di propria iniziativa da chi dirige il procedimento. Se il pubblico ministero non vi acconsente, la decisione spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi.
5 Per altro, sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 228.