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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 239Svincolo della cauzione
1 La cauzione è svincolata quando:
a.
il motivo di carcerazione è venuto meno;
b.
il procedimento penale si è concluso con abbandono o assoluzione passati in giudicato;
c.
l’imputato ha cominciato a scontare una sanzione privativa della libertà.
2 La cauzione svincolata può essere impiegata per la copertura di pene pecuniarie, multe, spese e indennità a carico dell’imputato.
3 In merito allo svincolo della cauzione decide l’autorità dinanzi alla quale la causa è pendente o che se ne è occupata per ultima.