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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 24Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, atti terroristici e criminalità economica 10
1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies CP11 nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell’articolo 260ter CP, a condizione che:12
siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2 In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un’istruzione qualora:
a.
siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b.
nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l’assunzione del procedimento.
3 L’apertura di un’istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
10 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021360; FF 2018 5439).
12 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021360; FF 2018 5439).