Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 241Mandato
1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto.
2 Il mandato indica:
a.
le persone, gli spazi, gli oggetti o le carte e registrazioni da perquisire o da ispezionare;
b.
lo scopo del provvedimento;
c.
le autorità o le persone incaricate dell’esecuzione.
3 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può ordinare l’ispezione di orifizi e cavità corporei non visibili esternamente e può, senza mandato, eseguire perquisizioni; essa ne informa senza indugio le autorità penali competenti.
4 La polizia può perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la sicurezza di persone.