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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 244Principio
1 Le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico possono essere perquisiti soltanto con il consenso dell’avente diritto.
2 Il consenso dell’avente diritto non è necessario se si deve presumere che in tali spazi:
a.
si trovino persone ricercate;
b.
vi siano tracce del reato oppure oggetti o valori patrimoniali da sequestrare;