Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 248Apposizione di sigilli
1 Le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali.
2 Se l’autorità penale non presenta entro 20 giorni una domanda di dissigillamento, le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati sono restituiti all’avente diritto.
3 Se l’autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un mese:
a.
il giudice dei provvedimenti coercitivi, nell’ambito della procedura preliminare;
b.
il giudice presso il quale il caso è pendente, negli altri casi.
4 Per l’esame del contenuto di carte, registrazioni e oggetti il giudice può far capo a un esperto.