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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 255Condizioni in generale
1 Per far luce su un crimine o su un delitto è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da:
a.
l’imputato;
b.
altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell’imputato;
c.
persone decedute;
d.
materiale biologico pertinente al reato.
2 La polizia può disporre:
a.
il prelievo di campioni su persone, se non invasivo;
b.
l’allestimento di un profilo del DNA a partire da materiale biologico pertinente al reato.