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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 257Prelievi effettuati su condannati
Nella sentenza il giudice può disporre il prelievo di un campione e l’allestimento di un profilo del DNA su persone:
a.
che sono state condannate a una pena detentiva superiore a un anno per aver commesso intenzionalmente un crimine;
b.
che sono state condannate per un crimine o delitto intenzionale contro la vita o l’integrità della persona oppure contro l’integrità sessuale;
c.
nei cui confronti è stata ordinata una misura terapeutica o l’internamento.