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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 261Conservazione e impiego di documenti segnaletici
1 I documenti segnaletici concernenti l’imputato possono essere conservati fuori dal fascicolo, nonché impiegati in caso di sufficiente indizio di nuovo reato:
a.
sino alla scadenza del termine di cancellazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale, in caso di condanna o di proscioglimento per incapacità penale;
b.
sino al giudicato della decisione, in caso di assoluzione per altri motivi, di abbandono del procedimento o di non luogo a procedere.
2 Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera b determinati fatti inducono a supporre che i documenti segnaletici concernenti l’imputato potrebbero servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tali documenti possono essere conservati e impiegati al massimo per dieci anni dal giudicato della decisione.
3 I documenti segnaletici concernenti persone non imputate devono essere distrutti non appena il procedimento contro l’imputato è chiuso oppure è oggetto di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere.
4 I documenti segnaletici devono essere distrutti se l’interesse alla loro conservazione e al loro impiego è manifestamente venuto meno prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1–3.