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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 262Campioni grafologici e vocali
1 L’imputato, i testimoni e le persone informate sui fatti possono essere tenuti a fornire campioni grafologici o vocali a fini di confronto.
2 Le persone che rifiutano di fornire siffatti campioni possono essere punite con la multa disciplinare. Sono eccettuati l’imputato e, nei limiti del loro diritto, le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre.