Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 264Limitazioni
1 Non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti:
a.
documenti inerenti ai contatti dell’imputato con il difensore;
b.
carte e registrazioni personali e corrispondenza dell’imputato, se l’interesse alla protezione della sua personalità prevale su quello del perseguimento penale;
oggetti e documenti inerenti ai contatti tra l’imputato e persone aventi facoltà di non deporre conformemente agli articoli 170–173, sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale;
oggetti e documenti inerenti ai contatti tra un’altra persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200078 sugli avvocati, sempre che l’avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.
2 Le limitazioni di cui al capoverso 1 non sono applicabili a oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati in vista della loro restituzione al danneggiato o in vista della loro confisca.
3 Se un avente diritto fa valere che un sequestro di oggetti o valori patrimoniali è inammissibile in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre o per altri motivi, le autorità penali procedono conformemente alle norme sull’apposizione di sigilli.
76 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
77 Introdotta dal n. I 6 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).