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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 277Utilizzabilità dei risultati provenienti da una sorveglianza non approvata
1 I documenti e i supporti di dati raccolti nell’ambito di una sorveglianza non approvata devono essere distrutti immediatamente. Gli invii postali devono essere immediatamente rimessi ai destinatari.
2 Le informazioni ottenute mediante la sorveglianza non possono essere utilizzate.