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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 281Condizioni ed esecuzione
1 L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza può essere disposto soltanto nei confronti dell’imputato.
2 Spazi o veicoli di terzi possono essere sorvegliati soltanto se sulla base di determinati fatti si debba presumere che l’imputato si trovi in tali spazi o utilizzi tali veicoli.
3 L’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza non può essere disposto per:
a.
rilevare a scopo probatorio eventi ai quali l’imputato partecipa durante la privazione della libertà;
b.
sorvegliare spazi o veicoli di terzi appartenenti a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170–173.
4 Per altro, l’impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza è retto dagli articoli 269–279.