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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 283Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica ai diretti interessati il motivo, il genere e la durata dell’osservazione.
2 La comunicazione è differita o tralasciata se:
a.
le informazioni ottenute non sono utilizzate a scopo probatorio; e
b.
è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.