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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 285Esecuzione
1 Se acconsente alla richiesta, il giudice dei provvedimenti coercitivi impartisce per scritto alla banca o all’istituto analogo istruzioni concernenti:
a.
le informazioni e i documenti da fornire;
b.
i provvedimenti da prendere per la tutela del segreto.
2 La banca e l’istituto analogo non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che dovessero comportare elementi a loro carico tali da:
poterli rendere civilmente responsabili allorquando l’interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.
3 Le persone aventi diritto di disporre del conto sono successivamente informate della sorveglianza conformemente all’articolo 279 capoversi 1 e 2.
4 Le persone il cui traffico bancario è stato sorvegliato possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393–397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.