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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 291Persona di contatto
1 Per tutta la durata dell’intervento la persona di contatto ha il potere di impartire direttamente istruzioni all’agente infiltrato. Durante l’intervento il collegamento tra il pubblico ministero e l’agente infiltrato avviene esclusivamente per il tramite della persona di contatto.
2 La persona di contatto ha in particolare i compiti seguenti:
a.
istruire in dettaglio e in modo continuato l’agente infiltrato sul suo intervento, sulle sue attribuzioni e sull’utilizzazione dell’identità fittizia;
b.
dirigere e assistere l’agente infiltrato e valutare costantemente i rischi;
c.
registrare per scritto i rapporti forniti oralmente dall’agente infiltrato e gestire un fascicolo completo sull’intervento;
d.
informare regolarmente e compiutamente il pubblico ministero in merito all’intervento.