Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 296 Reperti casuali
1 Le informazioni ottenute nell’ambito di un’inchiesta mascherata concernenti un reato diverso da quelli previsti nell’ordine d’inchiesta possono essere utilizzate se per far luce su tale reato si sarebbe potuto disporre un’inchiesta mascherata. 2 Il pubblico ministero dispone senza indugio l’inchiesta mascherata e avvia la procedura di approvazione. |