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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 298Comunicazione
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica all’imputato che nei suoi confronti è stata svolta un’inchiesta mascherata.
2 Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:
a.
le informazioni non sono utilizzate a scopo probatorio; e
b.
è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.
3 Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un’inchiesta mascherata possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393–397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.