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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 298bCondizioni
1 Il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se:
a.
sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
b.
le operazioni d’indagine o d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del pubblico ministero.