Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 298cRequisiti degli agenti in incognito ed esecuzione
1 Ai requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l’articolo 287. L’impiego di persone secondo l’articolo 287 capoverso 1 lettera b è escluso.
2 Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 291–294.