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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 298dFine e comunicazione
1 La polizia o il pubblico ministero che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:
a.
le condizioni non sono più soddisfatte;
b.
il pubblico ministero rifiuta di approvare la continuazione delle indagini disposte dalla polizia; o
c.
l’agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornisce scientemente false informazioni al pubblico ministero o cerca di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.
2 La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito.
3 La fine dell’intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l’agente in incognito.
4 Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l’articolo 298 capoversi 1 e 3.