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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 301Diritto di denuncia
1 Ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un’autorità di perseguimento penale.
2 Su richiesta, l’autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato.
3 Il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali.