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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 305Informazione della vittima e annuncio dei casi 154155
1 Durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero informano compiutamente la vittima in merito ai suoi diritti e obblighi nel procedimento penale.
2 Nella stessa occasione la polizia e il pubblico ministero informano inoltre la vittima in merito a:156
a.
l’indirizzo e i compiti dei consultori per le vittime di reati;
b.
la possibilità di chiedere diverse prestazioni dell’aiuto alle vittime;
c.
il termine per la presentazione di una domanda d’indennizzo e di riparazione morale;
il diritto di cui all’articolo 92a CP di chiedere di essere informata sulle decisioni e i fatti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.
3 La polizia e il pubblico ministero trasmettono a un consultorio il nome e l’indirizzo della vittima se quest’ultima vi acconsente.
4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia ai congiunti della vittima.
5 L’osservanza delle disposizioni del presente articolo deve essere messa a verbale.
154 Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20103267;FF 2008 7093).
155 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855).
156 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855).
157 Introdotta dal n. I 3 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d’informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855).