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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 312Conferimento di mandati alla polizia
1 Anche dopo l’apertura dell’istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere.
2 Le persone interrogate dalla polizia su incarico del pubblico ministero hanno gli stessi diritti procedurali che spetterebbero loro nell’ambito degli interrogatori condotti dal pubblico ministero.