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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 314Sospensione
1 Il pubblico ministero può sospendere l’istruzione in particolare se:
a.
l’autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere;
b.
l’esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l’esito;
c.
è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l’esito;
d.
una decisione di merito dipende dall’evolversi delle conseguenze del reato.
2 Nel caso di cui al capoverso 1 lettera c, la sospensione è limitata a tre mesi; può essere prorogata di altri tre mesi, ma una volta sola.
3 Prima di sospendere il procedimento, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l’autore o il suo luogo di soggiorno non è noto.
4 Il pubblico ministero notifica la sospensione all’imputato, all’accusatore privato e alla vittima.
5 Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull’abbandono del procedimento.