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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 325Contenuto dell’atto d’accusa
1 L’atto d’accusa indica:
a.
il luogo e la data;
b.
il pubblico ministero che sostiene l’accusa;
c.
il giudice cui è indirizzato;
d.
l’imputato e il suo difensore;
e.
il danneggiato;
f.
in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi;
g.
le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.
2 Il pubblico ministero può presentare un atto d’accusa alternativo o, per il caso in cui l’atto d’accusa principale venga respinto, un atto d’accusa subordinato.