Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 327 Notificazione dell’atto d’accusa
1 Il pubblico ministero notifica senza indugio l’atto d’accusa e l’eventuale rapporto finale:
2 Se chiede che sia disposta la carcerazione di sicurezza, il pubblico ministero notifica una copia dell’atto d’accusa, unitamente alla sua richiesta, anche al giudice dei provvedimenti coercitivi. |