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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 333Modifica e estensione dell’accusa ad altri reati
1 Se ritiene che i fatti descritti nell’atto d’accusa potrebbero realizzare un’altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l’opportunità di modificare l’accusa.
2 Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell’imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l’accusa.
3 L’accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
4 Il giudice può fondare la sua sentenza su un’accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell’imputato e dell’accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.