Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 335 Composizione dell’autorità giudicante
1 Durante l’intero dibattimento l’autorità giudicante si riunisce nella composizione prevista dalla legge e in presenza di un cancelliere. 2 Il dibattimento sospeso perché un membro dell’autorità giudicante non è più in grado di parteciparvi è ripreso dall’inizio, salvo che le parti vi rinuncino. 3 Chi dirige il procedimento può disporre che un membro supplente assista sin dall’inizio alle udienze per sostituire se del caso un membro dell’autorità giudicante. 4 Se il giudizio concerne reati contro l’integrità sessuale, la vittima può esigere che l’autorità giudicante sia composta di almeno una persona del suo stesso sesso. Dinanzi al giudice unico si può derogare alla presente disposizione se sono coinvolte vittime di entrambi i sessi. |