Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 336 Imputato, difesa d’ufficio e difesa obbligatoria
1 L’imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento se:
2 In caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento. 3 Chi dirige il procedimento può dispensare dal comparire personalmente l’imputato che ne faccia richiesta per motivi gravi, sempreché la sua presenza non sia necessaria. 4 Se l’imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura contumaciale. 5 Se, in caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore non compare, il dibattimento è aggiornato. |