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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 336Imputato, difesa d’ufficio e difesa obbligatoria
1 L’imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento se:
a.
il procedimento concerne crimini o delitti; o
b.
chi dirige il procedimento lo dispone.
2 In caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento.
3 Chi dirige il procedimento può dispensare dal comparire personalmente l’imputato che ne faccia richiesta per motivi gravi, sempreché la sua presenza non sia necessaria.
4 Se l’imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.
5 Se, in caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore non compare, il dibattimento è aggiornato.