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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 337Pubblico ministero
1 Il pubblico ministero può presentare istanze scritte al giudice o comparire personalmente.
2 Il pubblico ministero non è vincolato né dalla qualificazione giuridica formulata nell’atto d’accusa né dalle richieste ivi contenute.
3 Se chiede una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà, il pubblico ministero sostiene personalmente l’accusa al dibattimento.
4 Se lo ritiene necessario, chi dirige il procedimento può obbligare il pubblico ministero a sostenere personalmente l’accusa anche in altri casi.
5 Se il pubblico ministero non compare personalmente pur essendovi tenuto, il dibattimento è rinviato.