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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 343Assunzione delle prove
1 Il giudice procede all’assunzione di nuove prove e a complementi di prova.
2 Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare.
3 Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza.