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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 353Contenuto e notificazione del decreto d’accusa
1 Nel decreto d’accusa sono indicati:
a.
l’autorità che lo ha emesso;
b.
l’imputato;
c.
i fatti contestati all’imputato;
d.
le fattispecie penali realizzate;
e.
la sanzione;
f.
la revoca, motivata succintamente, dell’eventuale sospensione condizionale o della liberazione condizionale;
g.
le conseguenze in materia di spese e indennità;
h.
gli oggetti e valori patrimoniali dissequestrati o confiscati;
i.
la possibilità di interporre opposizione e gli effetti di una mancata opposizione;
j.
il luogo e la data della stesura;
k.
il nome e la firma dell’estensore.
2 Se l’imputato le riconosce, le pretese civili dell’accusatore privato sono annotate nel decreto d’accusa. Le pretese non riconosciute sono rinviate al foro civile.
3 Il decreto d’accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità legittimate a fare opposizione.