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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 354Opposizione
1 Il decreto d’accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da:
a.
l’imputato;
b.
altri diretti interessati;
c.
il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione e del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale.
2 Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione va motivata.
3 Se non vi è valida opposizione, il decreto d’accusa diviene sentenza passata in giudicato.