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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 355Procedura in caso di opposizione
1 Se è fatta opposizione, il pubblico ministero assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima.
2 Se, pur essendo stato citato a un interrogatorio, l’opponente ingiustificatamente non compare, l’opposizione è considerata ritirata.
3 Assunte le prove, il pubblico ministero decide se:
a.
confermare il decreto d’accusa;
b.
abbandonare il procedimento;
c.
emettere un nuovo decreto d’accusa;
d.
promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado.