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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 360Atto d’accusa
1 Nell’atto d’accusa figurano:
a.
le indicazioni di cui agli articoli 325 e 326;
b.
l’entità della pena;
c.
le misure;
d.
le norme di condotta in caso di concessione della sospensione condizionale della pena;
e.
la revoca della sospensione o liberazione condizionale per pene e misure;
f.
la liquidazione delle pretese di diritto civile dell’accusatore privato;
g.
le conseguenze in materia di spese e indennità;
h.
l’avviso alle parti che l’accettazione dell’atto d’accusa comporta rinuncia alla procedura ordinaria e ai relativi mezzi di ricorso.
2 Il pubblico ministero comunica l’atto d’accusa alle parti. Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l’atto d’accusa. L’accettazione è irrevocabile.
3 Se, entro il termine, l’accusatore privato non dichiara per scritto di non accettare l’atto d’accusa, il suo silenzio vale accettazione.
4 Se l’atto d’accusa è accettato dalle parti, il pubblico ministero lo trasmette con il fascicolo al tribunale di primo grado.
5 Se una parte non accetta l’atto d’accusa, il pubblico ministero svolge una procedura preliminare ordinaria.