Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 364a Carcerazione di sicurezza in vista di una decisione giudiziaria indipendente successiva 163
1 L’autorità cui compete l’avvio della procedura per l’emanazione di una decisione giudiziaria indipendente successiva può far arrestare il condannato se vi è seriamente da attendersi che:
2 La procedura è retta per analogia dagli articoli 222–228. 3 L’autorità competente trasmette quanto prima gli atti corrispondenti, unitamente alla sua richiesta, al giudice cui compete la decisione indipendente successiva. 163 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Carcerazione di sicurezza nel quadro di una procedura indipendente successiva), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 75; FF 2019 5523). |