Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 364b Carcerazione di sicurezza durante il procedimento giudiziario 164
1 Chi dirige il procedimento può far arrestare il condannato alle condizioni di cui all’articolo 364a capoverso 1. 2 Chi dirige il procedimento svolge una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi o a chi dirige il procedimento in sede di appello di ordinare la carcerazione di sicurezza. La procedura è retta per analogia dagli articoli 225 e 226. 3 Se è già stata ordinata la carcerazione di sicurezza, la procedura è retta per analogia dall’articolo 227. 4 Per altro, sono applicabili per analogia gli articoli 222 e 230–233. 164 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Carcerazione di sicurezza nel quadro di una procedura indipendente successiva), in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 75; FF 2019 5523). |