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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 374Presupposti e procedura
1 Se lʼimputato non è penalmente imputabile e se lʼapplicazione degli articoli 19 capoverso 4 o 263 CP167 non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67b o 67e CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dellʼimputato.168
2 In considerazione dello stato di salute dell’imputato o ai fini della protezione della sua personalità, il tribunale di primo grado può:
a.
tenere udienza in assenza dell’imputato;
b.
disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse.
3 Il tribunale di primo grado offre all’accusatore privato l’opportunità di esprimersi sulle sue pretese civili e sulla proposta del pubblico ministero.
4 Per altro, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.
168 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 13 dic. 2013 sull’interdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20142055;FF 2012 7765).