Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 381Legittimazione del pubblico ministero
1 Il pubblico ministero può ricorrere a favore o a pregiudizio dell’imputato o condannato.
2 Se prevedono un pubblico ministero generale e un pubblico ministero superiore, la Confederazione o i Cantoni determinano quale dei due è legittimato a ricorrere.
3 La Confederazione e i Cantoni designano le autorità legittimate a ricorrere nell’ambito della procedura penale in materia di contravvenzioni.
4 Il pubblico ministero della Confederazione può interporre ricorso contro le decisioni cantonali se:
a.
il diritto federale prevede che la decisione debba essergli comunicata o essere comunicata a un’altra autorità federale;
b.
ha delegato alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio della causa penale.