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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 385Motivazione e forma
1 Se il presente Codice esige che il ricorso sia motivato, la persona o l’autorità che lo interpone indica con precisione:
a.
i punti della decisione che intende impugnare;
b.
i motivi a sostegno di una diversa decisione;
c.
i mezzi di prova che invoca.
2 Se l’atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio. Se l’atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito.
3 L’errata designazione di un ricorso non ne inficia la validità.