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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 388Provvedimenti cautelari e ordinatori
Chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso adotta gli indispensabili e indifferibili provvedimenti cautelari e ordinatori. Può segnatamente:
a.
incaricare il pubblico ministero di raccogliere le prove la cui acquisizione è indifferibile;