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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 389Complementi di prova
1 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado.
2 Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se:
a.
sono state violate norme in materia di prova;
b.
sono state incomplete;
c.
i relativi atti appaiono inattendibili.
3 D’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari.