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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 390Procedura scritta
1 Chi intende interporre un ricorso per il quale il presente Codice prescrive la procedura scritta deve presentare un atto di ricorso.
2 Se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore a presentare le loro osservazioni. La procedura di ricorso prosegue anche se l’atto di ricorso non può essere notificato alle parti o una parte omette di presentare le sue osservazioni.
3 Se necessario, la giurisdizione di ricorso ordina un secondo scambio di scritti.
4 La giurisdizione di ricorso statuisce mediante circolazione degli atti o con deliberazione a porte chiuse, sulla base degli atti e delle prove supplementari assunte.
5 Ad istanza di parte o d’ufficio, la giurisdizione di ricorso può disporre che si tenga un’udienza.