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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 391Decisione
1 Nella sua decisione, la giurisdizione di ricorso non è vincolata:
a.
dalle motivazioni delle parti;
b.
dalle conclusioni delle parti, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili.
2 La giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza.
3 Se il ricorso è stato esperito esclusivamente dall’accusatore privato, la giurisdizione di ricorso non può modificare a pregiudizio di costui i punti della decisione relativi agli aspetti civili.